Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura ricorsuale seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’148 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia I. Il ricorso per cassazione 4 ottobre 1995 __________ è respinto. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede ricorsuale.