la tesi di un aumento della velocità da 100 Km/h a 120 Km/h per effettuare il sorpasso è stata del resto ritenuta verosimile anche dal perito giudiziario, perizia p. 8, 13 e 15): il tentativo di far apparire la sua velocità inferiore a quella precedentemente dichiarata -avvenuto però in un momento sospetto, segnatamente nel corso di causa (cfr. interrogatorio formale __________, domanda 2.1 “avevo dichiarato alla polizia questa velocità di 120 Km/h, in realtà pensavo di circolare a 100 Km/h”) non è in effetti degno di protezione, tanto è vero che in sede testimoniale il __________ ha dovuto nuovamente ammettere che “per quanto riguarda l’indicazione sul verbale di interrogatorio di polizia