{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-156_1996-08-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10681&nX40_KEY=4711542&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "47bb6c086c35f15641c5dacd085c943b"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.08.1996 16.1995.156"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:24:43", "Checksum": "3c02b1094b405b09bb82aaf0d349dcf6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.08.1996 16.1995.156\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n7.2 È vero che il perito giudiziario a p. 22 del suo referto ha dapprima precisato che “le cause dell’incidente non vanno ricercate tanto nelle velocità quanto nella situazione di pericolo venutasi a creare” (risposta 4.1.7.2), mentre successivamente, nel corso della delucidazione orale della perizia, ha affermato di non ritenere “che la differenza da 120 a 100 Km/h sia nella fattispecie determinante” (risposta N. 4 all’avv. __________, verbale p. 4). Ciò non significa però -come invece vorrebbe la ricorrente- che la velocità eccessiva tenuta dal __________ non sia (parzialmente) causale per l’incidente, tanto più che la questione circa l’esistenza di un nesso causale adeguato tra la violazione di una norma della circolazione e il sinistro è una questione giuridica (il cui esame compete al giudice) e non tecnica, di competenza del perito giudiziario.\nA giudizio di questa Camera, non può essere considerata arbitraria la conclusione del primo giudice per aver ammesso l’esistenza di un nesso causale adeguato fra il danno lamentato dall’istante e la velocità del proprio veicolo: ha fondamento ragionevole e conforme alla comune esperienza che tale comportamento può aver reso ancor più pericolosa la situazione particolare scatenata dalla manovra a sorpresa del conducente della __________. Nè il perito è stato in grado di escludere questa eventualità, pur realizzando - come s’è visto- l’incidenza della velocità presunta.\n8. Per giustificare la circostanza che il __________ dopo aver azionato l’avvisatore acustico, optò per una manovra di scansamento a sinistra, invece di frenare, la ricorrente si richiama alla giurisprudenza del Tribunale federale, in base alla quale se un conducente, che viene a trovarsi in una situazione di pericolo a seguito della colpa grave di un terzo, non sceglie la soluzione che a dipendenza delle circostanze concrete sarebbe stata la più corretta (avvisatore acustico, decelerazione, frenata, oppure manovra di scansamento: cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., N. 3.1 ad art. 31 LCS), tale erronea scelta non può comunque essergli seriamente rimproverata (DTF 83 IV 84, 95 IV 90, 106 IV 391).\n8.1 La questione a sapere se nel caso concreto il __________ debba o meno essere rimproverato per non aver frenato per tempo e per aver optato per una manovra che si è però rivelata solo parzialmente efficace, può tuttavia rimanere tranquillamente irrisolta, atteso che la giurisprudenza appena evocata si applica solo nel caso in cui al conducente a sua volta non possa essere rimproverata alcuna colpa (DTF 106 IV 391), ciò che non è il caso nella fattispecie, dovendosi già rimproverare al __________ una velocità eccessiva (cfr. cons. 7).\n8.2 A titolo puramente abbondanziale, va osservato che se anche il lasso di tempo tra l’istante in cui il __________ percepì lo spostamento della Volvo e quello in cui deviò a sinistra fosse stato minore rispetto ai 4 secondi ipotizzati dal primo giudice, ovvero di 3 secondi -come ritenuto dalla ricorrente- ciò non significherebbe ancora che il conducente fosse esente da qualsiasi colpa.\nIl Pretore ha in effetti accertato sulla base della testimonianza __________ (verbale p. 2 risposta 4), che la __________ si era spostata sulla carreggiata di sinistra in modo non brusco, per cui era sicuramente facoltà del __________ di frenare tempestivamente: non avendolo fatto, al conducente dalla __________ poteva essere imputata una concolpa. La conclusione cui è giunto il giudice di prime cure, basata sulla testimonianza oggettivamente più attendibile agli atti -quella cioè del solo teste che non aveva un interesse concreto nella vertenza (mentre i __________ e __________, che riferivano di una manovra improvvisa da parte del conducente della __________, erano palesemente interessati a caricare la responsabilità del sinistro al conducente non identificato)- fosse anche opinabile, ciò che non sembra però essere il caso, è tutt’altro che arbitraria, in quanto frutto del suo apprezzamento, fondata sulle risultanze istruttorie e in ogni caso non priva di una certa logica (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 21, 22, 24, 26 ad art. 327).\n9. Potendosi pertanto attribuire una certa concolpa al __________ a dipendenza del superamento del limite massimo di velocità consentita, rientra nell’apprezzamento del giudice di graduare la ripartizione delle colpe. Quella di 1/3 a carico della ricorrente può invero apparire opinabile, ma non è ancora arbitraria: per questo motivo l’auspicata cassazione non può essere accolta, tanto più che a carico del conducente della __________ è pur stata riconosciuta una responsabilità preponderante.\n10. Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.\nLa tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura ricorsuale seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’148 CPC e la vigente TG\ndichiara e pronuncia\nI. Il ricorso per cassazione 4 ottobre 1995 __________ è respinto.\nII. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede ricorsuale.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}