{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-156_1996-08-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10681&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "47bb6c086c35f15641c5dacd085c943b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.08.1996 16.1995.156"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:09:40", "Checksum": "d50441347fe3a06a99d7a8a4e4c59f00", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.08.1996 16.1995.156\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 ottobre 1995 presentato da\n|\n|\n__________ (patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 13/22 settembre 1995 della Pretura del Distretto di Leventina nella causa a procedura ordinaria inappellabile (inc. no. 373/89 inapp.) dipendente da istanza 18 luglio 1989 promossa nei confronti della\n|\n|\n__________ (patr. dall’avv. __________)\n|\ncon la quale si chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di fr. 2’500.- oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UEF di Zurigo, domande accolte dal primo giudice limitatamente all’importo di fr. 788.70 oltre accessori,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Alle ore 16.05 del 9 luglio 1987, all’altezza del Km __________ dell’autostrada N2, sulla corsia nord-sud in territorio del Comune di __________ ebbe luogo un incidente della circolazione, la cui dinamica può essere così sommariamente riassunta.\nIl signor __________, al volante di una vettura __________ targata __________ __________, intestata alla moglie __________, dopo essere uscito della galleria del __________ si spostò sulla corsia di sorpasso ed iniziò a superare alcune macchine che lo precedevano. Poco prima di giungere all’altezza della galleria di __________ egli si apprestava a superare un veicolo __________o di colore bianco, quando il conducente di quest’ultima prese a spostarsi sulla corsia di sorpasso. Sorpreso da tale manovra, il __________ dapprima azionò l’avvisatore acustico e successivamente strinse verso sinistra per evitare la collisione: in seguito a ciò, le ruote della Lancia andarono a toccare il terrapieno erboso centrale, facendogli perdere il controllo della vettura, che, attraversato l’intero asse stradale, terminò la sua corsa tra la corsia d’emergenza e la corsia di destra, dopo aver urtato il guardavia di destra.\nIl conducente della __________ bianca che continuò la sua corsa non poté essere identificato.\n2. Con istanza 18 luglio 1989 __________, detentrice del veicolo __________ targato __________, ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’500.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UEF di Zurigo (doc. A), a valere quale risarcimento del danno subito dal veicolo di sua proprietà a seguito dell’incidente.\nA mente dell’istante la responsabilità per l’accaduto sarebbe integralmente da imputare allo scorretto comportamento tenuto dal conducente della __________ bianca, colpevole di aver ostacolato la manovra di sorpasso intrapresa da __________. Atteso che il sinistro era stato cagionato da un veicolo di cui non si conosceva il detentore, ne discendeva che la __________ nella sua qualità di compagnia d’assicurazioni designata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia per rispondere nel caso di danni cagionati da veicoli non identificati (art. 76 LCS) era senz’altro tenuta a rifonderle il danno subito.\n3. All’udienza di contraddittorio la __________ si è opposta all’istanza, ritenendo in sostanza che l’incidente stradale era accaduto per colpa esclusiva di __________, il quale da una parte aveva tenuto una velocità eccessiva e dall’altra non era stato in grado di padroneggiare la propria vettura. Anche l’ammontare del danno era infine contestato.\n4. Con sentenza 13 settembre 1995 il Pretore, in parziale accoglimento dell’istanza, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 1’788.70 oltre interessi. Il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che l’incidente era stato principalmente causato dal conducente della __________ bianca; a __________ andava tuttavia attribuita una colpa lieve, per non essere stato in grado di padroneggiare il proprio veicolo nella concreta situazione di pericolo (art. 31 LCS) e in particolare per non aver frenato per tempo, pur avendone avuto la possibilità. Egli ha pertanto concluso per una responsabilità di 1/3 a carico del __________ e di 2/3 a carico dello sconosciuto conducente della __________ bianca e per esso a carico della convenuta, ciò che comportava la condanna di quest’ultima al pagamento di una quota di 2/3 delle spese di riparazione, ammontanti complessivamente a lit. 2’353’530 (doc. B, al tasso di cambio del giorno del pagamento di fr. 1.14 per 1’000 lit.).\nCon nuova decisione 22 settembre 1995, conseguente ad un’istanza di rettifica presentata dalla convenuta, il Pretore ha provveduto a riformare il suo precedente giudizio nel senso che la convenuta è stata ora condannata a rifondere a controparte fr. 788.70 oltre interessi: il primo giudice, per dimenticanza assimilabile ad un errore di calcolo, aveva infatti omesso di tener conto della franchigia di fr. 1’000.- prevista obbligatoriamente per i danni causati dai veicoli a motori non identificati (art. 76 cpv. 1 LCS e 52 cpv. 3 OAV)."}