del 5% dal 10 maggio 1994. 2. E’ rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UE di Lugano. 3. La tassa di giustizia di fr 20.-, e le spese pure di fr. 20.-, sono poste a carico della convenuta la quale rifonderà all’istante fr. 30.- a titolo di indennità. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 40.-, sono poste a carico di __________, con l’obbligo di rifondere alla __________’importo di fr. 50.- quale indennità di questa sede. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria