che per quanto attiene gli interessi di mora, in difetto di una diversa pattuizione tra le parti, gli stessi sono dovuti al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 10 maggio 1994, data entro la quale doveva avvenire il pagamento (art. 102 cpv. 2 CO); Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 16 settembre 1995 della __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 13 settembre 1995 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza è accolta. Di conseguenza __________ è condannata a pagare alla __________ l’importo di fr. 30.- oltre interessi