che ciò configura l’accettazione tacita dell’assunzione del primo debito da parte dell’istante (art. 176 cpv. 3 CO); che, come addotto - pur in termini ai limiti della comprensione- dalla ricorrente, la compensazione effettuata dal primo giudice tra quanto dovuto dalla convenuta e le spese legali dalla stessa sostenute, non può trovare conferma, già per il solo semplice fatto che la convenuta non ha mai sollevato tale eccezione, onde il giudice di pace ha giudicato al difuori dei termini della contestazione; che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett.