che nel merito, per contro, la censura secondo la quale il giudice avrebbe arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie giungendo a un risultato insostenibile, deve essere accolta; che infatti mal si comprende la conclusione del primo giudice che dopo aver accertato l’esistenza del debito di fr. 30.- a carico della convenuta, conclude alla reiezione dell’istanza; che dalla documentazione agli atti si evince che il 23 dicembre 1993 la convenuta ha venduto all’arch. __________ , direttore dell’istante, un anello del valore di fr. 2’000.-, importo sul quale, dedotti acconti vari, rimaneva un saldo a suo favore di fr.