120.- (20% di fr. 150.-). 9. A dipendenza dell’esito del ricorso, non si giustifica una modifica del dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, né una ripartizione delle spese, della tassa di giustizia e delle ripetibili del presente giudizio. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione2 ottobre 1995 __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 4 settembre 1995 del Segretario assessore del Distretto di Bellinzona -immutato il dispositivo no. 2- è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L’istanza è parzialmente accolta.