II CCA 7 aprile 1993 in re V./R. e Zurigo Assicurazioni). Ritenuto quindi che il fermo tecnico non può essere necessariamente provato, perlomeno non nel caso di danno totale come in concreto, questa Camera ritiene giustificato e attendibile l’importo di fr. 150.- esposto dall’istante (art. 42 cpv. 2 CO) sia per quanto attiene al suo ammontare (fr. 15.- al giorno) che per la durata di 10 giorni che può corrispondere al tempo necessario per la ricerca di un nuovo veicolo. In parziale accoglimento del ricorso e in applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, all’importo riconosciuto dal primo giudice in favore dell’istante dev’essere sommato quello di fr. 120.- (20% di fr.