8. Per quanto concerne il danno fatto valere dall’istante a titolo di fermo tecnico, va rilevato che tale indennità è dovuta indipendentemente dal fatto che il danneggiato utilizzi o meno il veicolo a scopo professionale e addirittura indipendentemente dal fatto che egli noleggi o meno un veicolo sostitutivo. In questa nozione rientrano infatti non solo i costi effettivi sopportati dal danneggiato, quali: spese di noleggio, oneri assicurativi, tasse di circolazione, locazione garage, ecc, ma anche i disagi che gli derivano dal fatto di non poter disporre del veicolo (Rep 1976 43; JdT 1976 43, 1969 I 478; II CCA 7 aprile 1993 in re V./R. e Zurigo Assicurazioni).