Il diritto al risarcimento dei danni materiali tra detentori di autoveicoli va valutato e stabilito pertanto in base alle responsabilità per colpa; se più detentori hanno commesso una colpa, il risarcimento dei rispettivi danni deve essere ripartito in proporzione della colpa di ognuno, sempre che tale colpa sia provata (art. 8 CC). Sulla base di questa regola fondamentale spettava quindi all’istante provare che la causa della collisione è da ricercare nella velocità eccessiva di quest’ultimo, senza la quale l’incidente non avrebbe avuto luogo. 6. L’art. 36 cpv.