Il ricorrente rimprovera inoltre al primo giudice di non avergli riconosciuto il diritto al risarcimento del fermo tecnico, posta che a suo dire rientra nella definizione del danno, di cui fanno parte anche i disagi che gli derivano dall’impossibilità di poter utilizzare per un determinato periodo il proprio veicolo, e questo indipendentemente che si tratti di danno totale o parziale. Per quanto attiene all’entità dell’indennizzo per fermo tecnico, il ricorrente osserva che lo stesso è notoriamente riconosciuto in fr. 10.-/15.- al giorno. Con osservazioni 6 novembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l’art. 327 lett.