{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-154_1996-08-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10678&nX40_KEY=4933403&nTrefferzeile=53&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cdce048f1de1c018d423998549090b10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.08.1996 16.1995.154"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:20:21", "Checksum": "bf3dfdb1e770974db680f6764c5935f9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.08.1996 16.1995.154\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl diritto al risarcimento dei danni materiali tra detentori di autoveicoli va valutato e stabilito pertanto in base alle responsabilità per colpa; se più detentori hanno commesso una colpa, il risarcimento dei rispettivi danni deve essere ripartito in proporzione della colpa di ognuno, sempre che tale colpa sia provata (art. 8 CC).\nSulla base di questa regola fondamentale spettava quindi all’istante provare che la causa della collisione è da ricercare nella velocità eccessiva di quest’ultimo, senza la quale l’incidente non avrebbe avuto luogo.\n6. L’art. 36 cpv. 2 LCS regola il diritto di precedenza alle intersezioni, riservandolo al veicolo che proviene da destra salvo eccezioni, in virtù di diversa segnalazione.\nBenché quello di precedenza non sia un diritto assoluto, la sicurezza del diritto, ma ancor più la sicurezza della circolazione impongono un certo rigore nell'ammettere deroghe alle regole sulla precedenza. La giurisprudenza tende pertanto a interpretare queste norme con rigore (DTF 93 IV 32, 91 IV 10; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, 1984, n. 3.4.2 ad art. 36 LCS).\nD’altra parte, secondo il principio dell'affidamento (art. 26 LCS), chi beneficia della precedenza deve poter contare sul rispetto della medesima, a meno che situazioni particolari risultanti da indizi concreti lascino presagire l'inosservanza di tale diritto (DTF 104 IV 30 consid. 3 e riferimenti, 106 IV 393 consid. 1, 107 IV 45 consid. 2; Rep 1985 27 segg.; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.5.4 ad art. 36 LCS). Riservato tale caso egli non è perciò tenuto ad adottare misure particolari (DTF 118 IV 281; II CCA 18 gennaio 1995 in re C./M.).\nDa parte sua, anche il conducente senza precedenza deve poter supporre, in difetto di segni contrari, che l'utente con diritto di precedenza rispetterà le norme della circolazione (DTF 99 IV 175 consid. 3c).\nEgli è comunque tenuto a non ostacolare chi beneficia della precedenza. In primo luogo egli deve dirigere il proprio sguardo in tutte le direzioni dalle quali potrebbe sopraggiungere un veicolo prioritario e non deve venir meno a questa accresciuta attenzione durante l'esecuzione della manovra di immissione sul campo stradale (DTF 85 IV 146).\n7. E’ pacifico che, nel caso concreto, è applicabile la norma generale sul diritto di precedenza.\nNella fattispecie, contrariamente all’assunto ricorsuale, la velocità sicuramente eccessiva del convenuto (cfr. perizia giudiziaria, tracce di frenata) non è stata tale da determinare, da sola, la collisione. Pur considerando che il conducente debitore della precedenza non deve attendersi dal beneficiario della stessa una velocità eccessiva (DTF 118 IV 277), le peculiarità del caso concreto, in particolare l’ampia visuale di cui godeva la conducente __________ e il fatto che il suo veicolo è stato urtato di fianco -ciò che evidenzia come la manovra di immissione intrapresa da quest’ultima non fosse ultimata ma in fase di attuazione- non permettono, in nessun modo, di giungere alle conclusioni postulate.\nIl ricorrente inoltre, non rimprovera al segretario assessore di essersi scostato dalle risultanze di istruttoria, ma di non aver valutato coerentemente l’incidenza avuta sull’accaduto dall’eccessiva velocità del veicolo di controparte. Tuttavia, stabilito il proprio debito di precedenza, egli può solo censurare la valutazione del giudice relativamente all’eccessiva velocità del veicolo __________, accertata e non contestata, di approssimativamente 80 km/h.\nNel concreto è invero discutibile la colpa attribuita a questi in misura di soltanto 1/5: non appare tuttavia proponibile di considerare questa decisione contrastante in modo intollerabile col sentimento di giustizia e di equità, criterio cui è vincolato il giudice della cassazione.\n8. Per quanto concerne il danno fatto valere dall’istante a titolo di fermo tecnico, va rilevato che tale indennità è dovuta indipendentemente dal fatto che il danneggiato utilizzi o meno il veicolo a scopo professionale e addirittura indipendentemente dal fatto che egli noleggi o meno un veicolo sostitutivo. In questa nozione rientrano infatti non solo i costi effettivi sopportati dal danneggiato, quali: spese di noleggio, oneri assicurativi, tasse di circolazione, locazione garage, ecc, ma anche i disagi che gli derivano dal fatto di non poter disporre del veicolo (Rep 1976 43; JdT 1976 43, 1969 I 478; II CCA 7 aprile 1993 in re V./R. e Zurigo Assicurazioni). Ritenuto quindi che il fermo tecnico non può essere necessariamente provato, perlomeno non nel caso di danno totale come in concreto, questa Camera ritiene giustificato e attendibile l’importo di fr. 150.- esposto dall’istante (art. 42 cpv. 2 CO) sia per quanto attiene al suo ammontare (fr. 15.- al giorno) che per la durata di 10 giorni che può corrispondere al tempo necessario per la ricerca di un nuovo veicolo.\nIn parziale accoglimento del ricorso e in applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, all’importo riconosciuto dal primo giudice in favore dell’istante dev’essere sommato quello di fr. 120.- (20% di fr. 150.-).\n9. A dipendenza dell’esito del ricorso, non si giustifica una modifica del dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, né una ripartizione delle spese, della tassa di giustizia e delle ripetibili del presente giudizio.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG\npronuncia: I. Il ricorso per cassazione2 ottobre 1995 __________ è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza\n4 settembre 1995 del Segretario assessore del Distretto di Bellinzona -immutato\nil dispositivo no. 2- è annullata e sostituita dal seguente giudicato:"}