{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-154_1996-08-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10678&nX40_KEY=4933403&nTrefferzeile=53&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cdce048f1de1c018d423998549090b10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.08.1996 16.1995.154"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:20:21", "Checksum": "bf3dfdb1e770974db680f6764c5935f9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.08.1996 16.1995.154\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n||||\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 ottobre 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 4 settembre 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con istanza 30 agosto 1993 nei confronti di\n|\n|\n____________________ patr. __________\n|\ncon la quale l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 5’775.- oltre accessori, domanda che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 1’125.- oltre interessi del 5% dal 27 settembre 1992;\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. La presente vertenza trae origine da un incidente della circola-zione avvenuto il 27 settembre 1992 in territorio di __________, all’intersezione tra due strade di campagna, la Strada __________ e via a la __________.\nLa collisione - che ha causato solo danni materiali - è avvenuta tra il veicolo guidato da __________, assicurato per la RC presso la __________, e quello condotto da __________, di proprietà del fratello __________ .\nCon istanza 30 agosto 1993 __________ ha convenuto in causa __________ e la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’775.- oltre accessori, importo corrispondente al danno complessivo subito a seguito della collisione.\nSulla dinamica dell'incidente, l’istante osserva che la conducente del suo veicolo, proveniente dalla __________, si è regolarmente immessa su via a la __________ dopo essersi accertata che nessun veicolo sopraggiungesse dalla sua destra. La causa della collisione sarebbe pertanto da ricercare nel modo di guida del conducente __________ il quale, ancorché prioritario, sarebbe circolato a velocità eccessiva e tale da impedirgli di prevalersi del diritto di precedenza.\nDal canto suo quest’ultimo addebita la causa della collisione alla manovra di immissione nell’intersezione posta in atto dalla conducente __________ che avrebbe ostacolato il suo diritto di precedenza.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha valutato in 4/5 la colpa della conducente __________, per aver disatteso il diritto di precedenza di __________ corresponsabile in ragione di 1/5 a dipendenza dell’eccessiva velocità di corsa. Per quanto attiene al fermo tecnico, importo contestato dal convenuto siccome non comprovato, il primo giudice non ha riconosciuto questa posta di danno.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.\nIl ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver addebitato alla conducente __________ la causa principale della collisione basandosi su mere ipotesi - quale quella del tempo da lei impiegato per la manovra di immissione nell’intersezione - anziché basarsi sulle risultanze istruttorie dalle quali emerge che la causa dell’incidente è da ricercare nell’eccessiva velocità del convenuto, dimostrata dalla perizia giudiziaria nonché dalle tracce di frenata del veicolo di quest’ultimo.\nIl ricorrente rimprovera inoltre al primo giudice di non avergli riconosciuto il diritto al risarcimento del fermo tecnico, posta che a suo dire rientra nella definizione del danno, di cui fanno parte anche i disagi che gli derivano dall’impossibilità di poter utilizzare per un determinato periodo il proprio veicolo, e questo indipendentemente che si tratti di danno totale o parziale. Per quanto attiene all’entità dell’indennizzo per fermo tecnico, il ricorrente osserva che lo stesso è notoriamente riconosciuto in fr. 10.-/15.- al giorno.\nCon osservazioni 6 novembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Secondo l’art. 61 cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli danni materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere processuale di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un difetto del veicolo della controparte. Il modo e la misura del risarcimento e l’attribuzione di una ripartizione sono determinati secondo i principi del CO concernenti gli atti illeciti (art. 62 cpv. 1 LCS)."}