600.- Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 26 settembre 1995 di __________ __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 22 settembre 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord, limitatamente al dispositivo no. II sulle spese e ripetibili, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: II. Le spese e la tassa di giustizia di fr 400.- sono a carico degli istanti in solido i quali, sempre solidalmente, verseranno alla controparte la somma di complessivi fr. 200.- a titolo di indennità. II.