che secondo l’art. 414 cpv. 1 CPC il giudice decide secondo il suo prudente criterio sulle spese e le ripetibili; che pur considerando questo ampio margine di apprezzamento di cui gode il giudice nella fissazione delle ripetibili a carico della parte soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC), e che alla parte non patrocinata da un legale deve essere corrisposta un’equa indennità per compensare il suo dispendio di tempo (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150, n. 6), il riconoscimento alla convenuta di un’indennità di fr. 200.- appare adeguato, mentre si può ben considerare eccessiva la somma di fr. 600.- Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg.