L), non può essere considerato come difetto dell’ente locato, né gli istanti stessi lo pretendono; che anche il rimprovero mosso al primo giudice di non essersi attenuto all’impegno assunto dalla convenuta di garantire il funzionamento dei termosifoni controversi, si rileva infondato, non risultando dagli atti nessun accordo incondizionato in tal senso ma semmai una proposta conciliativa (verbale 2 maggio 1995) alla quale la convenuta non ha aderito (cfr. lettera 17 maggio 1995); che per contro il ricorso merita di essere accolto nella misura in cui gli insorgenti lamentano il riconoscimento a controparte di ripetibili eccessive; che secondo l’art. 414 cpv.