comprometta il loro stato di salute; che il “leggero spiffero d’aria” verificato nei pressi della porta d’entrata, rispettivamente dei serramenti (doc. L), non può essere considerato come difetto dell’ente locato, né gli istanti stessi lo pretendono; che anche il rimprovero mosso al primo giudice di non essersi attenuto all’impegno assunto dalla convenuta di garantire il funzionamento dei termosifoni controversi, si rileva infondato, non risultando dagli atti nessun accordo incondizionato in tal senso ma semmai una proposta conciliativa (verbale 2 maggio 1995) alla quale la convenuta non ha aderito (cfr.