rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie nonchè di aver riconosciuto a controparte un importo sproporzionato a titolo di ripetibili; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che per quanto attiene al rimprovero mosso al segretario assessore di non aver considerato in modo adeguato i certificati medici di cui ai doc. H e I, va rilevato che il giudice ha competenza di valutare le prove secondo il suo apprezzamento (art. 90 CPC), mentre non tutte le prove hanno rilevanza ai fini del processo; che i certificati medici nulla dicono di particolare se non che le condizioni