{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-07-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-153_1996-07-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10675&nX40_KEY=4933405&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3f1fe88852fe45fd5455bbc0b6b484e9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.153"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.07.1996 16.1995.153"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:18:45", "Checksum": "ae7ea423192ec68ea3aa2bca0c6cb5a8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.07.1996 16.1995.153\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 settembre 1995 presentato da\n|\n|\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 22 settembre 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 23 marzo 1995 nei confronti di\n|\n|\n__________ rappr. __________\n|\ncon la quale gli istanti hanno chiesto che venisse fatto obbligo alla convenuta di garantire nel periodo dal 1° novembre al 28 febbraio di ogni anno il funzionamento di due radiatori siti nel vano scale, domanda respinta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche i coniugi __________ e __________ hanno sottoscritto con la __________, proprietaria di uno stabile a __________, un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di 3 locali e ½;\nche tra le parti sono sorte divergenze in merito al riscaldamento del vano scale, insufficiente a dire dei signori __________ con il conseguente calo di temperatura nel loro appartamento;\nche la questione è stata portata a due riprese dinnanzi al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio con istanze 28 dicembre 1993 e 10 gennaio 1995, senza che le parti siano giunte a un’intesa;\nche con istanza 23 marzo 1995 i signori __________ hanno sottoposto la questione al Pretore chiedendo che venisse fatto obbligo alla __________ di garantire il funzionamento nel periodo invernale dei due termosifoni siti nel vano scale;\nche con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali è emerso che la mancata accensione dei due termosifoni controversi non comporta una diminuzione di temperatura nell’appartamento degli istanti - ciò che permette di escludere l’esistenza di un difetto nell’ente locato - ha respinto l’istanza;\nche con il presente tempestivo gravame __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie nonchè di aver riconosciuto a controparte un importo sproporzionato a titolo di ripetibili;\nche al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;\nche per quanto attiene al\nrimprovero mosso al segretario assessore di non aver considerato in modo\nadeguato i certificati medici di cui ai doc. H e I, va rilevato che il giudice\nha competenza di valutare le prove secondo il suo apprezzamento (art. 90 CPC),\nmentre non tutte le prove hanno rilevanza ai fini del processo;\nche i certificati medici nulla dicono di particolare se non che le condizioni\ndi salute degli istanti consigliano di mantenere un adeguato riscaldamento\ndella casa e dell’appartamento da loro occupato, ciò che per altro vale per\nogni contratto di locazione a prescindere dalla salute degli inquilini;\nche per quanto attiene alla valutazione delle ulteriori emergenze processuali, i ricorrenti si limitano a riproporre la loro personale versione dei fatti senza dimostrare che quella fornita dal primo giudice sarebbe arbitraria;\nche, in ogni caso, dalle\nrisultanze istruttorie non emerge né che l’appartamento da loro occupato sia\nriscaldato insufficientemente, né che il vano scale risulti freddo per il\nmancato funzionamento dei termosifoni, né che questa pretesa situazione\ncomprometta il loro stato di salute;\nche il “leggero spiffero d’aria” verificato nei pressi della porta d’entrata,\nrispettivamente dei serramenti (doc. L), non può essere considerato come\ndifetto dell’ente locato, né gli istanti stessi lo pretendono;\nche anche il rimprovero mosso al primo giudice di non essersi attenuto all’impegno assunto dalla convenuta di garantire il funzionamento dei termosifoni controversi, si rileva infondato, non risultando dagli atti nessun accordo incondizionato in tal senso ma semmai una proposta conciliativa (verbale 2 maggio 1995) alla quale la convenuta non ha aderito (cfr. lettera 17 maggio 1995);\nche per contro il ricorso merita di essere accolto nella misura in cui gli insorgenti lamentano il riconoscimento a controparte di ripetibili eccessive;\nche secondo l’art. 414 cpv. 1 CPC il giudice decide secondo il suo prudente criterio sulle spese e le ripetibili;\nche pur considerando questo ampio margine di apprezzamento di cui gode il giudice nella fissazione delle ripetibili a carico della parte soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC), e che alla parte non patrocinata da un legale deve essere corrisposta un’equa indennità per compensare il suo dispendio di tempo (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150, n. 6), il riconoscimento alla convenuta di un’indennità di fr. 200.- appare adeguato, mentre si può ben considerare eccessiva la somma di fr. 600.-\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 26 settembre 1995 di __________ __________ è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 22 settembre 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord, limitatamente al dispositivo no. II sulle spese e ripetibili, è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:\nII. Le spese e la tassa di giustizia di fr 400.- sono a carico degli\nistanti in solido i quali, sempre solidalmente, verseranno alla\ncontroparte la somma di complessivi fr. 200.- a titolo di\nindennità.\nII. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 100.-\nb) spese fr. 20.-\nfr. 120.-\ngià anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord"}