Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 20 settembre 1995 __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 8 agosto 1995 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio nord è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L’istanza 8 febbraio 1995 della __________ è respinta. 2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 400.-, da anticiparsi dall’istante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere al convenuto l’importo di fr. 450.- a titolo di ripetibili. II . Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr.