Né si può ragionevolmente pretendere che il suo scritto di data 11 novembre 1993 corrisponda a quella dichiarazione immediata cui fa riferimento la citata clausola contrattuale; con lo stesso viene esatto il pagamento della pena convenzionale, quasi che il diritto alla stessa potesse essere esercitato automaticamente, tosto constatata la mancata consegna dell’oggetto venduto, ossia a prescindere dalle cautele previste dalla clausola in esame. Questa censura ricorsuale deve pertanto essere ammessa poiché il primo giudice ha tratto conclusioni giuridiche chiaramente contrarie agli atti di causa, ovvero alle pattuizioni. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg.