la validità delle condizioni generali del contratto e quindi della pattuizione della clausola n. 5 lett. b) (doc. C), il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver considerato inutile l’interpellazione scritta dell’acquirente sia relativamente al termine per il ritiro della vettura, sia -decorso quel termine- per avvalersi del diritto alla pena convenzionale in luogo della fornitura. Orbene, la decisione impugnata, su questo punto non può essere condivisa già perché omette di considerare che, secondo la citata clausola n. 5, il venditore “può” esercitare il diritto in questione, avvertendo immediatamente controparte di tale sua intenzione.