Secondo l’art. 97 cifra 4 CPC, la legittimazione del rappresen-tante costituisce un presupposto processuale che deve essere esaminato d’ufficio, in ogni stadio di causa. La carenza di un presupposto processuale può però essere sanata se al difetto può essere ovviato entro un breve termine in virtù dell’art. 99 cpv. 3 CPC (CCC 31.1.1996 in re V.P. e llcc / avv. G.).