19.10.1993 concernente la modifica del CPC, ad art. 295: a dipendenza della portata della citazione e delle gravi conseguenze della sua inosservanza, il giudice deve attenersi alla completezza informativa del testo. Data la regolarità della citazione secondo la precedente normativa (allora in vigore), dev’essere stata offerta alle parti la possibilità di essere riconvocate, affinché venissero rispettati pienamente i loro diritti derivanti dall’art. 4 Cost. Gli atti processuali compiuti dal giudice sono pertanto corretti.