Il ricorrente a ragione ritiene che nuove norme di procedura, salvo disposizioni esplicite in senso contrario, sono applicabili dal giorno della loro entrata in vigore, ma nel caso concreto, tuttavia, dev’essere anzitutto evidenziato che l’ordinanza in questione è stata staccata dal giudice prima del 1° marzo 1995 (per l’esattezza il 10 febbraio), onde appare difficile rimproverargli il mancato rispetto del nuovo disposto di rito. Comunque sia, la decisione del pretore di indire una seconda udienza, constatata l’assenza di una parte (in conformità col vecchio diritto) appare rispettosa del senso della nuova norma nel suo complesso applicativo, esposto in modo preciso dal Messaggio