2b, 119 Ia 32 consid. 3). 5. La censura ricorsuale secondo la quale con la citazione delle parti alla seconda udienza del 15 marzo 1995 il pretore avrebbe violato le norme procedurali sulle formalità della citazione, in particolare l’art. 295 CPC che nella sua versione attuale prevede - nelle cause inappellabili - una sola udienza in caso di assenza di una parte è infondata. Secondo la nuova versione dell’art. 295 CPC, entrato in vigore il 1° marzo 1995, se le parti, o una di esse, non compaiono all’udienza, il giudice procede nella lite giudicando in base all’istanza e alle prove addotte. La citazione deve in ogni caso rendere edotte le parti sulle conseguenze della mancata comparsa.