Dal punto di vista formale lamenta la violazione dell’art. 295 CPC, per il fatto che il pretore, nonostante l’assenza della parte istante, ha indetto una seconda udienza. Il ricorrente rimprovera poi al primo giudice di aver ricitato le parti per una terza udienza al solo scopo di permettere all’istante di rimediare a sue ulteriori negligenze, con particolare riferimento alla carenza di legittimazione del suo rappresentante. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche del contratto. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni. 4. Giusta l’art. 327 lett.