{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-152_1996-08-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10674&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "52091936eec5a924839e6495ed936a62"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.08.1996 16.1995.152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:58", "Checksum": "620408311d113c8ab53fb43a743ce00e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.08.1996 16.1995.152\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nOrbene, la decisione impugnata, su questo punto non può essere condivisa già perché omette di considerare che, secondo la citata clausola n. 5, il venditore “può” esercitare il diritto in questione, avvertendo immediatamente controparte di tale sua intenzione. Nella fattispecie, è vero che, ben presto (secondo il teste __________, prima che la vettura giungesse all’attrice) l’esecuzione della compravendita appariva compromessa e che il fallimento delle pratiche leasing resero poi attuale tale situazione; mai tuttavia (almeno non è stato sostanziato, né provato) la venditrice espresse all’acquirente di voler far capo al suo diritto alla pena convenzionale per il caso di mancato ritiro del veicolo. Né si può ragionevolmente pretendere che il suo scritto di data 11 novembre 1993 corrisponda a quella dichiarazione immediata cui fa riferimento la citata clausola contrattuale; con lo stesso viene esatto il pagamento della pena convenzionale, quasi che il diritto alla stessa potesse essere esercitato automaticamente, tosto constatata la mancata consegna dell’oggetto venduto, ossia a prescindere dalle cautele previste dalla clausola in esame.\nQuesta censura ricorsuale deve pertanto essere ammessa poiché il primo giudice ha tratto conclusioni giuridiche chiaramente contrarie agli atti di causa, ovvero alle pattuizioni.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 20 settembre 1995 __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 8 agosto 1995 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio nord è annullata e sostituita dal seguente giudicato:\n1. L’istanza 8 febbraio 1995 della __________ è\nrespinta.\n2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 400.-, da anticiparsi\ndall’istante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere\nal convenuto l’importo di fr. 450.- a titolo di ripetibili.\nII . Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 150.--\nb) spese fr. 50.--\nT o t a l e fr. 200.--\ngià anticipate dal ricorrente, vanno poste a carico della __________ la quale verserà a __________ l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione Mendrisio-Nord\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}