{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-152_1996-08-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10674&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "52091936eec5a924839e6495ed936a62"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.08.1996 16.1995.152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:58", "Checksum": "620408311d113c8ab53fb43a743ce00e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.08.1996 16.1995.152\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl ricorrente a ragione ritiene che nuove norme di procedura, salvo disposizioni esplicite in senso contrario, sono applicabili dal giorno della loro entrata in vigore, ma nel caso concreto, tuttavia, dev’essere anzitutto evidenziato che l’ordinanza in questione è stata staccata dal giudice prima del 1° marzo 1995 (per l’esattezza il 10 febbraio), onde appare difficile rimproverargli il mancato rispetto del nuovo disposto di rito. Comunque sia, la decisione del pretore di indire una seconda udienza, constatata l’assenza di una parte (in conformità col vecchio diritto) appare rispettosa del senso della nuova norma nel suo complesso applicativo, esposto in modo preciso dal Messaggio 19.10.1993 concernente la modifica del CPC, ad art. 295: a dipendenza della portata della citazione e delle gravi conseguenze della sua inosservanza, il giudice deve attenersi alla completezza informativa del testo. Data la regolarità della citazione secondo la precedente normativa (allora in vigore), dev’essere stata offerta alle parti la possibilità di essere riconvocate, affinché venissero rispettati pienamente i loro diritti derivanti dall’art. 4 Cost.\nGli atti processuali compiuti dal giudice sono pertanto corretti.\n6. In merito alla riconvocazione delle parti ad una terza udienza -questione che ha fatto oggetto della decisione incidentale 5 aprile 1995 - al fine di ovviare alla carenza di legittimazione del rappresentante dell’istante comparso alla seconda udienza nella persona del signor __________, va detto che questo modo di operare, non solo non è arbitrario, ma è conforme alla giurisprudenza cantonale su questo tema.\nSecondo l’art. 97 cifra 4 CPC, la legittimazione del rappresen-tante costituisce un presupposto processuale che deve essere esaminato d’ufficio, in ogni stadio di causa.\nLa carenza di un presupposto processuale può però essere sanata se al difetto può essere ovviato entro un breve termine in virtù dell’art. 99 cpv. 3 CPC (CCC 31.1.1996 in re V.P. e llcc / avv. G.). Nel caso concreto, la decisione del pretore di non ritenere preclusa la parte istante e di concederle l’opportunità di sanare la carenza di legittimazione del suo rappresentante, costituisce un caso d’applicazione di questa norma (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 99, n. 1 e 2), ed è peraltro confortata da parte della dottrina (Sträuli/ Messmer, in ZPO, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordung, 1982, § 129, n. 2).\nAnche su questo punto il ricorso dev’essere respinto.\n7. Controverso nella fattispecie è il carattere condizionato del contratto di compravendita sottoscritto dalle parti.\nLa conclusione del primo giudice secondo la quale non siamo in presenza di simile contratto, non è arbitraria.\nSecondo l’art. 151 CO un contratto si ritiene condizionato quando la sua obbligatorietà si faccia dipendere da un avvenimento incerto.\nEsso diventa efficace dal momento in cui la condizione si verifica, a meno che i contraenti non abbiano manifestato una diversa intenzione. Per poter parlare di condizione ai sensi del sopra menzionato disposto, vi deve essere il riferimento ad un avvenimento futuro, oggettivamente possibile e incerto (DTF 96 II 125; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 1991, pag. 50; Honsell/ Vogt/Wiegand, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 1992, n 13 e 14 ad art. 151-157 CO, Vorbemerkungen).\nQuando vi è incertezza sulla natura di un negozio giuridico, ovvero se è litigiosa la questione di sapere se esso sia o meno condizionato, l’onere della prova incombe su colui che afferma l’esistenza di una condizione (Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 1974, vol. 2, pag. 263).\nNel caso concreto, dalle risultanze istruttorie non è emerso che l’acquisto della vettura fosse condizionato all’ottenimento da parte del convenuto di un finanziamento leasing. La tesi del ricorrente è peraltro smentita da un raffronto tra la data di conclusione del contratto (sottoscritto il 29 settembre 1993) e la successiva richiesta del finanziamento leasing (4 ottobre 1993), situazione confermata dal __________, unica prova su questo aspetto della vertenza. D’altra parte a nulla può portare la circostanza secondo cui la richiesta di finanziamento sia avvenuta anche a nome della moglie del convenuto.\nIl giudizio pretorile su questo punto non può pertanto essere attaccato dalla censura ricorsuale.\n8. Ulteriore critica è rivolta alla conclusione sull’esigibilità della pena convenzionale.\nPacifica la validità delle condizioni generali del contratto e quindi della pattuizione della clausola n. 5 lett. b) (doc. C), il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver considerato inutile l’interpellazione scritta dell’acquirente sia relativamente al termine per il ritiro della vettura, sia -decorso quel termine- per avvalersi del diritto alla pena convenzionale in luogo della fornitura."}