{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-152_1996-08-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10674&nX40_KEY=4933404&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "52091936eec5a924839e6495ed936a62"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.08.1996 16.1995.152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:19:58", "Checksum": "620408311d113c8ab53fb43a743ce00e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.08.1996 16.1995.152\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 8 agosto 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa civile inappellabile promossa con istanza 8 febbraio 1995 da\n|\n|\n__________ |\ncon la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’932.50 oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. In data 29 settembre 1993 __________ ha concluso con il __________ un contratto di compravendita (doc. C) avente per oggetto un veicolo __________ del valore di fr. 19’550.-. Qualche giorno dopo __________ ha richiesto, per il tramite del garage medesimo, un finanziamento leasing di pari importo (doc. D), finanziamento che però non avvenne. Stante l’impossibilità di far fronte al pagamento del prezzo pattuito, il convenuto ha rinunciato al veicolo.\nCon istanza 8 febbraio 1995 il __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di una penale pari al 15% del valore del veicolo, ossia fr. 2’932.50 oltre accessori.\nIl convenuto si oppone alla pretesa avversaria osservando che il contratto di compravendita era condizionato all’ottenimento da parte sua del finanziamento leasing, circostanza nota all’istante, tant’è che fu proprio un suo dipendente a prendere i contatti in tal senso con la __________. Non essendosi verificata la condizione, il contratto doveva ritenersi privo d’effetti. In via subordinata il convenuto ha contestato l’esigibilità della pena convenzionale nonché il suo ammontare.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non ha ritenuto fossero emersi elementi sufficienti atti a suffragare la tesi del convenuto circa la conclusione di un contratto condizionato, ha accolto l’istanza condannando il convenuto al pagamento della penale pattuita.\n3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 25 settembre 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. Il ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto formale e materiale nonché di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie. Dal punto di vista formale lamenta la violazione dell’art. 295 CPC, per il fatto che il pretore, nonostante l’assenza della parte istante, ha indetto una seconda udienza. Il ricorrente rimprovera poi al primo giudice di aver ricitato le parti per una terza udienza al solo scopo di permettere all’istante di rimediare a sue ulteriori negligenze, con particolare riferimento alla carenza di legittimazione del suo rappresentante. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche del contratto.\nAl ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nSecondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).\n5. La censura ricorsuale secondo la quale con la citazione delle parti alla seconda udienza del 15 marzo 1995 il pretore avrebbe violato le norme procedurali sulle formalità della citazione, in particolare l’art. 295 CPC che nella sua versione attuale prevede - nelle cause inappellabili - una sola udienza in caso di assenza di una parte è infondata.\nSecondo la nuova versione dell’art. 295 CPC, entrato in vigore il 1° marzo 1995, se le parti, o una di esse, non compaiono all’udienza, il giudice procede nella lite giudicando in base all’istanza e alle prove addotte. La citazione deve in ogni caso rendere edotte le parti sulle conseguenze della mancata comparsa."}