01-18783-5 del Tribunale di appello, introiti AGITI, Lugano un deposito di fr. 350.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC; preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso; decreta 1. Il ricorso 20 settembre 1995 dei signori __________ e __________ __________ impianti sanitari, __________, avverso la decisione 4 agosto 1995 del Pretore di Lugano - sez. 3-, รจ stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.