Alla luce di quanto sopra esposto, nella decisione pretorile che ha accolto la pretesa di risarcimento danni formulata dagli istanti - non contestata nel suo quantum dalla convenuta - non sono ravvisabili gli estremi del titolo di cassazione invocato dalla convenuta il cui gravame deve pertanto essere respinto. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 settembre 1995 __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 300.- b) spese fr.