Il contratto di intermediazione di viaggio soggiace, come visto, alle norme sul mandato. In base all’art. 398 CO il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo diligente e fedele e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza (art. 321e cpv. 1 CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO). Per potersi determinare sull’esistenza di un’eventuale violazione dei doveri della mandataria, occorre preliminarmente definire con precisione quello che era il contenuto del mandato conferitole.