La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente qualificato il contratto concluso tra le parti quale contratto di organizzazione di viaggio anziché quale contratto di intermediazione. Comunque, anche nell’ipotesi scelta dal pretore, che la ricorrente ribadisce essere errata, rimprovera a quest’ultimo di aver risolto la vertenza applicando indistintamen-te le norme sul contratto di appalto senza avvedersi della particolarità del caso, in particolare del fatto che i responsabili del danno lamentato dagli istanti non possono essere considerati suoi ausiliari non sussistendo con gli stessi alcuna relazione di tipo contrattuale come preteso dal pretore. 4. Giusta l’art. 327 lett.