In altre parole, il pretore ha addebitato alla convenuta la disinformazione del personale addetto al check-in dell’aeroporto di __________ /__________ e della dipendente della __________ che si è occupata degli istanti in quel frangente, per non aver correttamente verificato le istruzioni riportate sul terminale in loro dotazione e dalle quali si sarebbe potuto evincere che i cittadini svizzeri possono recarsi in __________ con la sola carta di identità. 3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett.