{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-150_1996-09-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10671&nX40_KEY=4711541&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "80020a6473e2b9d9eb1b760d5fd394ec"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.1995.150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.09.1996 16.1995.150"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:02:56", "Checksum": "8494a4a4d693b0d21f5f5768e8a55ba7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.09.1996 16.1995.150\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNel caso di specie, gli istanti si sono rivolti alla convenuta chiedendole di espletare le formalità necessarie per permettere loro di effettuare il soggiorno di vacanze scelto sulla base dell’offerta della __________. In altre parole, compito della convenuta era quello di fare tutto quanto necessario al perfezionamento del contratto principale concluso, per suo tramite, tra gli istanti e la __________ Mentre è pacifico che le indicazioni fornite dalla convenuta circa i documenti di legittimazione necessari per l’entrata in __________ erano esatte - ancorché divergenti dal contenuto delle condizioni generali proposte dall’organizzatrice del viaggio per cui ci si potrebbe chiedere se la convenuta non debba per questo solo fatto assumersi la responsabilità di una modifica delle stesse - controversa è la questione di sapere se l’impossibilità di imbarco degli istanti, frutto di una disinforma-zione della corrispondente __________ presente all’aeroporto della __________ ____________________ sia riconducibile a una violazione dell’obbligo di diligenza da parte del mandatario (Fellmann, Berner Kommentar, n. 328-330 ad art. 398 CO). In altre parole occorre verificare se la convenuta, alla quale non può essere rimproverata direttamente nessuna negligenza, sia in qualche modo responsabile per gli errori commessi dalla dipendente dell’agenzia che ha organizzato il viaggio da lei proposto agli istanti. Su questo punto, la conclusione del primo giudice che ha ammesso una responsabilità della convenuta, ancorché opinabile, non è arbitraria.\nInfatti, l’agenzia che, a titolo professionale quindi oneroso, favorisce la conclusione di un contratto di viaggio quale intermediaria, deve quantomeno assicurarsi della serietà e preparazione professionale del partner contrattuale che propone al viaggiatore (Stauder, op.cit., p. 416). In concreto, ritenuto che il catalogo della __________, sulla base del quale è avvenuta la scelta degli istanti, menziona a chiare lettere la necessità di essere in possesso del passaporto in difetto del quale la fornitrice del viaggio non si assume nessuna responsabilità per eventuali impossibilità di imbarco, ben si poteva pretendere dalla convenuta che ella avesse ad assicurarsi, prima della partenza degli istanti, che la __________ fosse a conoscenza delle disposizioni doganali applicabili ai cittadini svizzeri.\nLa negligenza della convenuta si esplicita proprio nella mancata verifica presso la fornitrice del viaggio proposto agli istanti della conoscenza di queste prescrizioni doganali le quali, fossero state note alla responsabile della __________ presente all’aeroporto (cfr. deposizione __________), avrebbero sicuramente permesso la partenza degli istanti.\nAlla luce di quanto sopra esposto, nella decisione pretorile che ha accolto la pretesa di risarcimento danni formulata dagli istanti - non contestata nel suo quantum dalla convenuta - non sono ravvisabili gli estremi del titolo di cassazione invocato dalla convenuta il cui gravame deve pertanto essere respinto.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 20 settembre 1995 __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 300.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 350.-\ngià anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.\nIII. Intimazione a:\n- __________ __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}