{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-150_1996-09-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10671&nX40_KEY=4933403&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "80020a6473e2b9d9eb1b760d5fd394ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.09.1996 16.1995.150"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:20:51", "Checksum": "59f968e174e5a29cfd74f611ebb15210", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.09.1996 16.1995.150\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Controversa è in primo luogo la qualifica giuridica del contratto di viaggio concluso tra le parti, a sapere se trattasi di un contratto di organizzazione come preteso dagli istanti e condiviso dal pretore, oppure di sola intermediazione come sostiene la convenuta.\nPrima dell‘entrata in vigore della Legge federale concernente i viaggi “tutto compreso” avvenuta il 1° luglio 1994, i rapporti giuridici che vincolano una persona a un’agenzia di viaggio erano definiti, a dipendenza del tipo di prestazione fornito, quali contratti di intermediazione o di organizzazione.\nNel primo caso, l’agenzia si impegna a fornire al cliente una determinata prestazione che gli permetta di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi (prenotazione del volo, dell’albergo, ecc), oppure un viaggio “tutto compreso” (Stauder, Le contrat de voyage in RDS 1986, II, p. 410). L’agenzia funge in tal modo semplicemente da intermediario o rappresentante del cliente, effettuando per suo conto le prenotazioni richieste. Questo tipo di contratto soggiace alle norme sul mandato (Stauder, op.cit., p. 411; art. 394 segg. CO).\nNel secondo caso invece, l’agenzia si impegna a fornire a titolo personale un prodotto finito, ossia un insieme di prestazioni predefinite di trasporto, soggiorno e altri servizi, per un prezzo forfetario (Stauder, op.cit., p. 410; Girsberger, Der Reisevertrag in RDS 1986, II, p. 37; Frank in SJZ 1981, 157). Rientra in questa categoria di contratti anche quello con il quale un’agenzia, pur limitandosi a offrire il “prodotto preconfe-zionato” da altra ditta, si comporta quale organizzatrice del viaggio, ossia induce il cliente in buona fede a credere che i servizi offerti facciano parte delle sue prestazioni (SJZ 1983, 341, n. 57).\nIl contratto di organizzazione di viaggio è unanimemente definito contratto sui generis o misto, in quanto riunisce gli elementi costitutivi di diversi tipi di contratto, in particolare quelli dell’appalto e del mandato (Dallèves, Le contrat de voyage in Mémoires publiés par la Faculté de droit de Genève, 1975, p. 9; SJ 1982 577 segg.; Stauder, op.cit., p. 419-421; Schluep, in Comm. di Basilea, Einleitung vor art. 184, n. 364; Girsberger, op.cit., p. 35).\nLa tipizzazione del rapporto giuridico, a sapere se trattasi di sola intermediazione o di organizzazione di viaggio, dipende dalle peculiarità del caso concreto esaminate dal punto di vista del cliente e non dell’agenzia (DTF 115 II 474, 111 II 270).\nNella concreta fattispecie, contrariamente alle conclusioni del primo giudice, il contratto di viaggio concluso tra le parti non può essere definito quale contratto di organizzazione di viaggio non essendone dati i presupposti.\nE’ infatti incontestato che il soggiorno di vacanze in __________, comprendente il viaggio, il vitto e l’alloggio, è stato scelto dagli istanti sulla base di un catalogo della __________ cfr. interrogatorio formale __________ e __________), altrettanto incontestato è che tutta la documentazione relativa al viaggio, in particolare le condizioni generali (doc. 4), le informazioni indispensabili sul viaggio (doc. 9) e i biglietti aerei (doc. 6), è stata allestita dall’agenzia italiana e non dalla convenuta. Del pari la conferma d’ordine (doc. 3) menziona l’accettazione da parte del cliente delle condizioni generali dell’organizzatore __________ e non di __________.\nDa questi elementi, non contestati dagli istanti, si deve dedurre che la convenuta non ha offerto un suo prodotto - quindi non ha agito quale organizzatrice del viaggio scelto dagli istanti - ma si è limitata a fungere da intermediaria tra gli istanti e l’organizza-trice __________.\n6. Il contratto di intermediazione di viaggio soggiace, come visto, alle norme sul mandato. In base all’art. 398 CO il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo diligente e fedele e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza (art. 321e cpv. 1 CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO).\nPer potersi determinare sull’esistenza di un’eventuale violazione dei doveri della mandataria, occorre preliminarmente definire con precisione quello che era il contenuto del mandato conferitole."}