{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-150_1996-09-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10671&nX40_KEY=4933403&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "80020a6473e2b9d9eb1b760d5fd394ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.09.1996 16.1995.150"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:20:51", "Checksum": "59f968e174e5a29cfd74f611ebb15210", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.09.1996 16.1995.150\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 22 agosto 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa civile inappellabile promossa con istanza 12 aprile 1994 da\n|\n|\n__________ __________ patr. __________\n|\ncon la quale gli istanti hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 5’175.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Nel mese di maggio 1993 i coniugi __________ e __________ si sono rivolti all’agenzia di viaggi __________ di __________ al fine di prenotare un soggiorno di vacanze. Le parti hanno scelto un viaggio organizzato in __________ e più precisamente ad __________. Trattavasi di un’offerta-pacchetto della società italiana __________ comprendente il viaggio andata e ritorno da __________ il pernottamento di una settimana con pensione completa in un albergo di __________ e il trasporto dall’aeroporto di __________ all’albergo e viceversa. Il costo della vacanza ammontava a complessivi fr. 4’875.- per tutti i 6 partecipanti - i coniugi __________ e __________ e le rispettive figlie - ed è stato interamente pagato ad __________.\nContrariamente alle previsioni, la vacanza in __________ delle famiglie __________ e __________a non ha potuto aver luogo essendo stata loro negata la possibilità di effettuare la partenza dall’aeroporto di __________ /__________ in quanto sprovvisti di passaporto, solo documento di legittimazione che, a mente del personale aeroportuale e della corrispondente italiana di __________ (una dipendente della __________), avrebbe loro permesso l’entrata in __________; ciò che si è tuttavia dimostrato errato essendo documento sufficiente la carta di identità in possesso dei partecipanti.\nCon istanza 12 aprile 1994 i coniugi __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la restituzione dell’importo versato oltre a fr. 300.- pagati per la trasferta dal loro domicilio all’aeroporto della __________, per un totale di fr. 5’175.-. Essi rimproverano alla convenuta di non aver correttamente adempiuto al contratto di viaggio che li vincolava, non avendo permesso loro l’imbarco a __________ sulla base di un presupposto errato relativo ai documenti personali di legittimazione.\nLa convenuta, che ha provato di aver fornito corrette indicazioni circa i documenti di legittimazione necessari per il viaggio scelto dagli istanti - nel senso che era sufficiente il possesso della carta di identità - si è opposta alla pretesa avversaria contestando una sua qualsiasi responsabilità per l’errore commesso dal personale dell’aeroporto della __________ con il quale ella non intrattiene nessun tipo di rapporto.\n2. Con il querelato giudizio il pretore, accertata preliminarmente l’inapplicabilità alla fattispecie della Legge federale concernente i viaggi “tutto compreso” poiché entrata in vigore il 1° luglio 1994, quindi successivamente alla conclusione del contratto in esame, ha qualificato il contratto concluso tra le parti quale contratto di organizzazione di viaggio ( “Reiseveranstaltungs-vertrag”) al quale tornano applicabili le norme sul contratto di appalto. Il primo giudice, pur condividendo la tesi della convenuta secondo la quale nessun rimprovero le può essere mosso per le informazioni fornite agli istanti circa i documenti di legittimazione necessari per l’entrata in __________, ha nondimeno concluso all’accoglimento dell’istanza ritenendo la convenuta responsabile delle violazioni commesse dai suoi subappaltatori (art. 364 cpv. 2 e 101 CO). In altre parole, il pretore ha addebitato alla convenuta la disinformazione del personale addetto al check-in dell’aeroporto di __________ /__________ e della dipendente della __________ che si è occupata degli istanti in quel frangente, per non aver correttamente verificato le istruzioni riportate sul terminale in loro dotazione e dalle quali si sarebbe potuto evincere che i cittadini svizzeri possono recarsi in __________ con la sola carta di identità.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente qualificato il contratto concluso tra le parti quale contratto di organizzazione di viaggio anziché quale contratto di intermediazione. Comunque, anche nell’ipotesi scelta dal pretore, che la ricorrente ribadisce essere errata, rimprovera a quest’ultimo di aver risolto la vertenza applicando indistintamen-te le norme sul contratto di appalto senza avvedersi della particolarità del caso, in particolare del fatto che i responsabili del danno lamentato dagli istanti non possono essere considerati suoi ausiliari non sussistendo con gli stessi alcuna relazione di tipo contrattuale come preteso dal pretore.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove."}