Il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 di __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 14 dicembre 1994 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di questa sede di fr. 35.-, da anticipare come di rito dalla parte istante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 50.- a titolo di indennità. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr.70.-, già anticipati dal ricorrente, vanno posti a carico della controparte che rifonderà al ricorrente fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.