Alla luce di queste conclusioni, non può essere condivisa la tesi del giudice di pace secondo la quale pagando la metà della fattura il convenuto è diventato automaticamente debitore dell’intero importo. In accoglimento del ricorso, la decisione impugnata, frutto di un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie , dev’essere annullata. Sul merito questa Camera decide in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC. 6. Spese e ripetibili di entrambe le sedi sono poste a carico dell’istante. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 di __________ è accolto.