La cosiddetta assunzione di debito esterna, ossia la sostituzione nel debito di un nuovo debitore al posto e con liberazione del debitore precedente, è retta dall’art. 176 CO. Trattandosi di un contratto tra il nuovo debitore e il creditore, questo si perfeziona quando vi è uno scambio di volontà reciproche e concordanti (art. 1 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, 1992, N. 5 e 8 ad art. 176 CO). Nella concreta fattispecie si constata l’ammissione del convenuto di essersi assunto il debito in misura del costo di una giornata d’ospedalizzazione. Per contro, l’ente procedente non è stato in grado di provare in nessun modo un accordo relativo a un maggior impegno del ricorrente.