CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 18 settembre 1995 __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.- b) spese fr. 50.- fr. 200.- già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a __________ l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria