In ogni caso, indipendentemente dall’esistenza di difetti nell’opera, non avendo il convenuto fornito la prova di una loro tempestiva notifica, vale la presunzione di accettazione della medesima ai sensi dell’art. 370 cpv. 2 CO con la conseguente perenzione dei diritti di garanzia, compreso quello di ottenere una riduzione della mercede. È pertanto fuori luogo pretendere che il primo giudice abbia deciso arbitrariamente, in particolare ignorando i rilievi peritali. Ne discende che il ricorso, nel quale non sono ravvisabili i titoli di cassazione invocati, deve essere respinto. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: