A tal fine nulla giova l’offerta di cui al doc. 1. Ma nemmeno la parte convenuta ha ritenuto di formulare al giudice i termini della propria eccezione. All’udienza di contraddittorio del 25 novembre 1993 essa si è infatti limitata a “opporsi” all’istanza, non indicando i motivi di tale suo atteggiamento e rinviando poi il pretore - sic et simpliciter - alle risultanze peritali, in sede di dibattimento finale. In ogni caso, indipendentemente dall’esistenza di difetti nell’opera, non avendo il convenuto fornito la prova di una loro tempestiva notifica, vale la presunzione di accettazione della medesima ai sensi dell’art. 370 cpv.