Nel caso di specie, la lagnanza dei committenti, o meglio la manifestazione del loro disappunto circa il risultato del lavoro svolto dall’istante, non è tale da poter essere considerata una valida notifica di difetti ai sensi dei principi sopra esposti. Infatti, dal suo contenuto generico, non è dato di sapere quale sia il difetto, peraltro mai neppure sostanziato in causa. In particolare non risulta che il lavoro appaltato consisteva nella preparazione delle facciate della casa, alla quale doveva far seguito il tinteggio come si evince dall’interrogatorio formale dell’istante; oppure se si trattava di un intervento definitivo. A tal fine nulla giova l’offerta di cui al doc.