, N. 2130). A seconda delle circostanze, e per evitare un eccessivo formalismo, la manifestazione della volontà di non accettare la prestazione contrattuale può risultare implicitamente anche dal fatto per il committente di prevalersi dei diritti di garanzia di cui all’art. 368 CO, sempre però con riferimento a un difetto notificato all’appaltatore (Gauch, op.cit., N. 2134; II CCA 19 dicembre 1994 in re R. e T./P.SA). Nel caso di specie, la lagnanza dei committenti, o meglio la manifestazione del loro disappunto circa il risultato del lavoro svolto dall’istante, non è tale da poter essere considerata una valida notifica di difetti ai sensi dei principi sopra esposti.