Il Tribunale federale, prendendo posizione sulla modalità della notifica dei difetti secondo le norme di legge - notifica per la quale non è prevista una forma particolare - ha stabilito che tale obbligo implica per il committente la necessità di comunicare all’appaltatore i difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non considerare l’opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175). A tal fine non basta un’indicazione generica che la cosa è difettosa, e ancor meno, come nel caso di specie, che la stessa non è di proprio gradimento.