Ora, il fatto per il primo giudice di aver verificato, ancor prima della presenza e consistenza di eventuali di difetti nell’opera, la tempestività della loro notifica, non può essere censurato poichè, come si dirà in seguito, la tempestività della notifica dei difetti è presupposto essenziale affinchè il committente possa far valere le azioni di garanzia. Ne discende che il mancato esame delle risultanze peritali, che il pretore ha implicitamente ritenuto siccome non determinanti ai fini del giudizio, non implica nel caso concreto il rimedio di cassazione invocato dal ricorrente. 6. Giusta l’art. 327 lett.